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D.Lvo 30/06/2003 n. 196- Il testo vigente dell'art. 80 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente: «Art. 80 (Esecuzione di perquisizioni locali). - 1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'art. 148, comma 3, del codice. 2. Se non si può provvedere a norma dell'art. 250 comma 2 del codice, la copia del decreto di perquisizione è depositata presso la cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che procede, e di tale deposito è affisso un avviso alla porta del luogo dove è stata eseguita la perquisizione.». - Si riportano, nel testo vigente, gli articoli 2 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), come modificati dal presente decreto legislativo: «Art. 2. - Gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse, con la notificazione di atti giudiziari, fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale. Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. «Art. 8. - Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il co- DLS 30/06/2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. gnome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito resti tuito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta. Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l'agente postale non può recapitano per temporanea assenza del destinatario o per man canza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è de positato subito nell'ufficio postale. L'agente postale rilascia avviso, in busta chiusa, del deposito al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abita zione, dell'ufficio o dell'azienda. Di tutte le formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi che li hanno determinati è fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è unito al piego. Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è datato e sottoscritto dall'impiegato postale e subito restitui to in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente con l'indicazione «non ritirato». La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito. Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente, in raccomandazione. La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso.». Art. 175 (Forze di polizia) 1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3. 2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne è verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell'articolo 11. 3. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 10 (Controlli) 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti. 2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali. 3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima. 4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali. 5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.". Nota all'art. 175: -Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini) : «Art. 21. - DLS 30/06/2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. 1. Ai fini di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 121, le Forze di polizia conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, istituito dall'art. 8 della medesima legge, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative. 2. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, stabilisce, ad integrazione di quanto già disposto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1 982, n. 378, e successive modificazioni, le modalità tecniche con le quali deve essere assicurata l'immissione uniforme negli archivi del Centro elaborazione dati del contenuto di atti, informative e documenti prodotti dalle Forze di polizia e dei dati essenziali delle altre notizie qualificate di reato. II regolamento stabilisce altresì le modalità con le quali assicurare che, fermo restando il disposto dell'art. 326 del codice penale e dell'art. 12 della legge 10 aprile 1981, n. 121, la consultazione dei dati e delle informazioni conferiti al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza avvenga con modalità tali da rendere certe, anche mediante l'uso di firme digitali e chiavi biometriche, le identità di coloro che hanno originato l'atto, che hanno provveduto all'inserimento e che comunque vi hanno avuto accesso. 3. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza può attivare connessioni con altri centri di elaborazione dati, pubblici e privati, i quali sono tenuti ad assicurare, al personale autorizzato ed esclusivamente a fini investigativi, l'accesso ai soli dati contrattuali utili per la completa identificazione dei titolari di rapporti con enti e società di gestione di pubblici servizi e per la conoscenza di dati essenziali sulla tipologia di servizio prestato. 4. Ferme le disposizioni di cui al titolo II del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 378 del 1982, nei limiti in cui i dati immessi debbano restare segreti ai sensi degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale, la consultazione del contenuto delle informazioni e dei documenti secretati è riservata ad ufficiali di polizia giudiziaria individuati, con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Direttore generale della pubblica sicurezza, tra gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo forestale dello Stato, che siano assegnati ai servizi di polizia giudiziaria di cui all'art. 56 del codice di procedura penale o che prestino servizio presso la Direzione investigativa antimafia o la Direzione centrale per i servizi antidroga ovvero presso gli uffici centrali della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri che svolgono istituzionalmente attività investigativa per il contrasto dell'eversione e del terrorismo. 5. I nominativi degli ufficiali di polizia giudiziaria autorizzati ad accedere ai dati secretati sono tempestivamente comunicati dal Dipartimento della pubblica sicurezza alle procure della Repubblica presso i tribunali territorialmente competenti. 6. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti commi si osservano le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121.». Art. 176 (Soggetti pubblici) 1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "mediante strumenti informatici" sono inserite le seguenti: ", fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono,". 2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.". 3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. E' istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.". 4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
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